Art. 16 · AUTENTICAZIONE
Trattato

Art. 16

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AUTENTICAZIONE

In vigore dal 20 ago 1993
AUTENTICAZIONE Ciascuno Stato contraente, su richiesta, autenticherà i documenti e gli oggetti da trasmettere all'altro Stato ai sensi del presente Trattato nei modi, entro i limiti della propria legge, domandati dall'altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:1993-07-24;303#art-t-16