Art. 15 · RILASCIO DI DOCUMENTI E ATTI
Trattato

Art. 15

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RILASCIO DI DOCUMENTI E ATTI

In vigore dal 20 ago 1993
RILASCIO DI DOCUMENTI E ATTI 1. Ciascuno Stato deve fornire all'altro Stato, su domanda, copia degli atti e documenti della pubblica amministrazione che siano accessibili al pubblico. 2. Ciascuno Stato ha facoltà di fornire all'altro Stato, su domanda, copie di atti e documenti ufficiali non accessibili al pubblico negli stessi modi ed alle stesse condizioni in cui tali atti e documenti possono essere rilasciati alle proprie autorità giudiziarie e agli organi di polizia.
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urn:nir:stato:legge:1993-07-24;303#art-t-15