Art. 14 · IMMUNITÀ
Trattato

Art. 14

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IMMUNITÀ

In vigore dal 20 ago 1993
IMMUNITÀ 1. La persona che acconsente ad essere trasferita nello Stato richiedente a norma degli o 13 non può essere ivi perseguita, detenuta o soggetta ad esecuzione penale per reati o condanne precedenti alla sua partenza dallo Stato richiesto. Nè ci si potrà avvalere della presenza di tale persona ai fini di procedimenti civili relativi a fatti anteriori alla sua partenza dallo Stato richiesto. 2. L'immunità prevista nel presente articolo cesserà di avere effetto se la persona che compare in un procedimento - avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato richiedente per quindici giorni consecutivi dopo che le era stato notificato che la sua presenza non era più richiesta - non ha lasciato detto territorio o, avendolo lasciato, vi ha fatto ritorno. 3. Un testimone che appare di fronte ad una autorità dello Stato richiedente non può essere perseguito penalmente per la sua deposizione sempre che questa sia veritiera. 4. La persona che accetta di essere trasferita ai termini degli non è tenuta, qualora non vi consenta, a rendere testimonianza in procedimenti diversi da quelli ai quali la richiesta si riferisce. Sarà parimenti necessario il consenso dello Stato richiesto qualora trattisi di persona trasferita ai sensi dell'. 5. La persona che non acconsente ad ottemperare alla richiesta di cui al paragrafo 1 non può per questo essere assoggettata a sanzioni o sottoposta a misure coercitive, e ciò nonostante quanto in contrario eventualmente indicato nella richiesta.
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urn:nir:stato:legge:1993-07-24;303#art-t-14