Art. 13 · DISPONIBILITÀ DEI DETENUTI PER TESTIMONIARE O COLLABORARE NELLE INDAGINI
Trattato

Art. 13

13 / 20

DISPONIBILITÀ DEI DETENUTI PER TESTIMONIARE O COLLABORARE NELLE INDAGINI

In vigore dal 20 ago 1993
DISPONIBILITÀ DEI DETENUTI PER TESTIMONIARE O COLLABORARE NELLE INDAGINI 1. Ciascuno Stato contraente ha facoltà di trasferire temporaneamente, su richiesta, nell'altro Stato una persona detenuta per rendere testimonianza o per fornire elementi utili alle indagini a condizione che questa presti il suo consenso. 2. Lo Stato richiedente deve tenere il detenuto stesso che non abbia ancora espiato la pena in istato di custodia, a meno che lo Stato richiesto non domandi espressamente che venga rimesso in libertà, e deve restituirlo nella medesima condizione a tale ultimo Stato a conclusione del procedimento in relazione al quale ne è stato domandato il trasferimento, o nel momento precedente in cui la sua presenza non sia più necessaria. 3. Qualora la sentenza di condanna pronunciata contro la persona trasferita a norma del presente articolo cessi di produrre i suoi effetti mentre la persona interessata si trova sul territorio dello Stato richiedente, a tale persona dal momento della cessazione dei predetti effetti spettano tutte le indennità ed i rimborsi, comprese le spese di viaggio di andata e ritorno nello Stato richiesto, spettanti alla persona trasferita a norma dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1993-07-24;303#art-t-13