Art. 12 · ASSUNZIONE DI TESTIMONIANZA, O COLLABORAZIONE DELLE INDAGINI, NELLO STATO RICHIEDENTE
Trattato

Art. 12

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ASSUNZIONE DI TESTIMONIANZA, O COLLABORAZIONE DELLE INDAGINI, NELLO STATO RICHIEDENTE

In vigore dal 20 ago 1993
ASSUNZIONE DI TESTIMONIANZA, O COLLABORAZIONE DELLE INDAGINI, NELLO STATO RICHIEDENTE 1. Nel caso di richiesta di citazione di una persona per rendere testimonianza in un procedimento penale o per fornire elementi utili alle indagini nello Stato richiedente, lo Stato richiesto farà ogni sforzo perché ottemperi alla richiesta cercando di ottenerne il consenso. 2. La persona ha diritto a tutte le indennità e a tutti i rimborsi, comprese le spese di viaggio di andata e ritorno nello Stato richiesto, previsti dalla legge dello Stato richiedente.
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urn:nir:stato:legge:1993-07-24;303#art-t-12