Convenzione
Art. 8
8 / 23In vigore dal 1 ago 1993
1. - Il debitore è tenuto a pagare il cessionario se e solo se il debitore non sia a conoscenza della esistenza di un diritto prioritario e se la comunicazione scritta della cessione:
a) è stata fatta al debitore dal fornitore o dal cessionario in virtù di un potere conferito dallo stesso fornitore;
b) identifica in modo ragionevole i crediti ceduti e il cessionario al quale o per conto del quale il debitore deve effettuare il pagamento; e
c) riguarda crediti che derivino da un contratto di vendita di merci concluso prima o al momento in cui la comunicazione è stata fatta.
2. - Il pagamento da parte del debitore al cessionario è liberatorio se effettuato conformemente al paragrafo precedente, senza pregiudizio di ogni altra forma di pagamento ugualmente liberatoria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-07-14;260#art-c-8