Convenzione
Art. 6
6 / 23In vigore dal 1 ago 1993
1. - La cessione del credito da parte del fornitore al cessionario può essere effettuata nonostante qualsiasi patto tra il fornitore e il debitore che proibisca tale cessione.
2. - Tuttavia, tale cessione non ha effetto nei confronti del debitore che, al momento della conclusione del contratto di vendita di merci, abbia la propria sede di affari in uno Stato contraente che abbia fatto la dichiarazione prevista dall' della presente Convenzione.
3. - Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano ogni obbligo di buona fede che incomba sul fornitore nei confronti del debitore o qualsiasi responsabilità del fornitore nei confronti del debitore per una cessione realizzata contravvenendo ai termini del contratto di vendita di merci.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-07-14;260#art-c-6