Art. 10
Convenzione

Art. 10

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In vigore dal 1 ago 1993
1. - Senza pregiudizio dei diritti del debitore di cui all', l'inesecuzione o l'esecuzione difettosa o tardiva del contratto di vendita di merci non permette di per sè al debitore di ricuperare la somma da lui pagata al cessionario, se il debitore dispone nei confronti del fornitore di una azione di ricupero della somma pagata. 2. - Tuttavia, il debitore che dispone di una tale azione contro il fornitore può ricuperare il pagamento che esso ha fatto al cessionario nella misura in cui: a) il cessionario non si è liberato dall'obbligo di pagare al fornitore i crediti ceduti; o b) il cessionario ha effettuato il pagamento ancorchè fosse a conoscenza dell'inesecuzione o dell'esecuzione difettosa o tardiva da parte del fornitore del contratto di vendita concernente le merci per le quali il cessionario ha ricevuto il pagamento da parte del debitore.
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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;260#art-c-10