Art. 5
Convenzione

Art. 5

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In vigore dal 1 ago 1993
1. - L'applicazione della presente Convenzione può essere esclusa solo con il consenso di ciascuna delle parti del contratto di fornitura e di ciascuna delle parti del contratto di leasing. 2. - Quando l'applicazione della presente Convenzione non sia stata esclusa, in conformità al precedente paragrafo, le parti possono, nelle loro reciproche relazioni, derogare a qualunque delle sue disposizioni o modificarne gli effetti ad eccezione di quanto previsto nel paragrafo 3 dell', nell'alinea b) del paragrafo 3 e nel paragrafo 4 dell'.
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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;259#art-c-5