Art. 25
Convenzione

Art. 25

25 / 25
In vigore dal 1 ago 1993
1. - La presente Convenzione è depositata presso il Governo del Canada. 2. - Il Governo del Canada: a) informa tutti gli Stati che hanno sottoscritto la presente Convenzione o che vi abbiano aderito e il Presidente dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Unidroit) su: i) ogni nuova sottoscrizione e ogni deposito di strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e sulla data in cui tale sottoscrizione o tale deposito si sono verificati; ii) ogni dichiarazione resa in virtù degli ; iii) ogni revoca di dichiarazione resa in virtù del paragrafo 4 dell'; iv) la data di entrata in vigore della presente Convenzione; v) il deposito di ogni strumento di denuncia della presente Convenzione, così come sulla data in cui tale deposito si è verificato e sulla data a decorrere dalla quale la denuncia produce i suoi effetti; b) trasmette copie conformi e certificate della presente Convenzione a tutti gli Stati firmatari, a tutti gli Stati che vi abbiano aderito e al Presidente dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Unidroit). Del che fanno fede i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, che a tal fine hanno firmato la presente Convenzione. Redatta a Ottawa, il ventotto di maggio del millenovecentottantotto in un solo originale del quale le versioni inglese e francese sono ugualmente autentiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1993-07-14;259#art-c-25