Art. 20
Convenzione

Art. 20

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In vigore dal 1 ago 1993
Ogni Stato contraente può, in occasione della sottoscrizione, ratifica, accettazione, approvazione o adesione dichiarare che esso sostituirà al paragrafo 3 dell' il suo diritto interno se questo non consente al concedente l'esonero da responsabilità per colpa o negligenza.
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