Art. 18
Convenzione

Art. 18

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In vigore dal 1 ago 1993
1. - Se uno Stato contraente ha due o più unità territoriali, nelle quali sono applicabili differenti sistemi normativi nelle materie regolate dalla presente Convenzione, esso potrà dichiarare, in occasione della sottoscrizione, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, che la presente Convenzione verrà applicata a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o più di esse e potrà in qualsiasi momento sostituire questa dichiarazione con una nuova dichiarazione. 2. - Queste dichiarazioni devono essere notificate al depositario e devono indicare espressamente le unità territoriali alle quali si applica la Convenzione. 3. - Se, in virtù di una dichiarazione fatta in conformità con il presente articolo, questa Convenzione si applica ad una o più, ma non a tutte le unità territoriali di uno Stato contraente, e se la sede di affari di una parte è situata in questo Stato, tale sede di affari, ai fini della presente Convenzione, si considera localizzata in uno Stato contraente, soltanto se è situata in una unità territoriale in cui opera e si applica la Convenzione. 4. - Se uno Stato contraente non fa alcuna dichiarazione ai sensi del paragrafo 1, la Convenzione deve essere applicata in tutte le unità territoriali di questo Stato.
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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;259#art-c-18