Convenzione
Art. 13
13 / 25In vigore dal 1 ago 1993
1. - In caso di inadempienza dell'utilizzatore, il concedente può percepire i canoni scaduti e non pagati così come gli interessi di mora ed i danni.
2. - In caso di sostanziale inadempienza dell'utilizzatore, fatta riserva per quanto previsto dal paragrafo 5, il concedente può anche esigere il pagamento anticipato del valore dei canoni non ancora scaduti, quando questo sia previsto dal contratto di leasing, o risolvere tale contratto e, dopo la risoluzione:
a) recuperare il bene; e
b) ottenere un risarcimento del danno tale da porre il concedente nella stessa situazione nella quale egli si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto al contratto di leasing.
3. - a) Il contratto di leasing può definire il criterio di calcolo dei danni che possono essere risarciti in base all'alinea b) del paragrafo 2.
b) Una tale pattuizione sarà valida tra le parti a meno che essa non comporti un risarcimento eccessivo in rapporto ai danni previsti dall'alinea b) del paragrafo 2. Le parti non possono derogare alle disposizioni del presente alinea nè modificarne gli effetti.
4. - Quando il concedente ha risolto il contratto di leasing non può far valere una clausola di tale contratto che preveda il pagamento anticipato del valore dei canoni non ancora scaduti; il valore di tali canoni può tuttavia essere preso in considerazione per il calcolo dei danni che possono essere risarciti in base all'alinea b) del paragrafo 2 ed in base al paragrafo 3. Le parti non possono derogare alle disposizioni del presente paragrafo nè modificarne gli effetti.
5. - Il concedente non può esigere il pagamento anticipato dei canoni non ancora scaduti nè risolvere il contratto di leasing in base al paragrafo 2, se non abbia offerto all'utilizzatore una effettiva possibilità di rimediare alla sua inadempienza, a condizione che ciò sia possibile.
6. - Il concedente non può percepire il risarcimento del danno qualora non abbia adottato tutte le cautele ragionevolmente necessarie per limitare l'ammontare del suo danno.
Storico versioni
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