Art. 10
Convenzione

Art. 10

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In vigore dal 1 ago 1993
1. - Gli obblighi del fornitore in base al contratto di fornitura potranno essere fatti valere anche dall'utilizzatore come se egli stesso fosse parte di tale contratto e come se il bene gli dovesse essere fornito direttamente. Tuttavia il fornitore non sarà responsabile nei confronti sia del concedente che dell'utilizzatore per il medesimo danno. 2. - Questo articolo non dà tuttavia diritto all'utilizzatore di risolvere o annullare il contratto di fornitura senza il consenso del concedente.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:1993-07-14;259#art-c-10