Accordo
Art. 30
30 / 30DENUNCIA
In vigore dal 19 giu 1993
DENUNCIA
1. Il presente Accordo rimarrà in vigore fino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare l'Accordo, per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo. In tal caso, l'Accordo cesserà di avere effetto per le imposte relative ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto ad Ankara, il 27 luglio 1990, in duplice esemplare, in lingua italiana, turca ed inglese, tutti i testi aventi eguale valore e prevalendo il testo inglese in caso di dubbio.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica italiana Repubblica turca
De Michelis
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-06-07;195#art-a-30