Art. 27 · AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI
Accordo

Art. 27

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AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

In vigore dal 19 giu 1993
AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
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urn:nir:stato:legge:1993-06-07;195#art-a-27