Art. 26 · SCAMBIO DI INFORMAZIONI
Accordo

Art. 26

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SCAMBIO DI INFORMAZIONI

In vigore dal 19 giu 1993
SCAMBIO DI INFORMAZIONI 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni del presente Accordo o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dall'Accordo, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria all'Accordo, nonché per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dal presente Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernneti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. 2. Le disposizioni del paragrafo 1. non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
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