Accordo
Art. 24
24 / 30NON DISCRIMINAZIONE
In vigore dal 19 giu 1993
NON DISCRIMINAZIONE
1. I nazionali di uno Stato contraente, non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione ed obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica, altresì nonostante le disposizioni dell', alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 dell', l'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono lì medesima attività.
Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell', del paragrafo 6 dell' o del paragrafo 6 dell', gli interessi, i canoni od altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente di detto primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente non sono assoggettate in detto primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte previste dell' del presente Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-06-07;195#art-a-24