Art. 14 · PROFESSIONI INDIPENDENTI
Accordo

Art. 14

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PROFESSIONI INDIPENDENTI

In vigore dal 19 giu 1993
PROFESSIONI INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente se le predette professioni o attività sono esercitate in detto altro Stato e se egli: a) dispone abitualmente in detto altro Stato di una base fissa per l'esercizio di dette professioni o attività; o b) soggiorna in detto altro Stato per l'esercizio di dette professioni o attività per un periodo o periodi che ammontano in complessivo a 183 giorni o più nell'arco di un periodo protratto di 12 mesi. In tali circostanze, i redditi sono imponibili, a seconda dei casi, in detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa o provengono dalle professioni o attività esercitate nel corso del suo soggiorno in detto altro Stato. 2. I redditi che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente se le predette professioni o attività sono esercitate in detto altro Stato e se: a) l'impresa dispone di una stabile organizzazione in detto altro Stato per mezzo della quale vengono esercitate le professioni o attività; o b) il periodo o i periodi nel corso dei quali le professioni sono esercitate oltrepassano in totale 183 giorni nell'arco di un periodo protratto di 12 mesi. In tali circostanze, i redditi sono imponibili, a seconda dei casi, in detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta stabile organizzazione o alle professioni o attività esercitate in detto altro Stato. In entrambi i casi, l'impresa può scegliere, relativamente a tali redditi, di essere tassata in detto altro Stato conformemente alle disposizioni dell' del presente Accordo, come se i redditi fossero attribuibili a una stabile organizzazione dell'impresa situata in detto altro Stato. Questa scelta non pregiudica il diritto di detto altro Stato a imporre una ritenuta alla fonte su detti redditi. 3. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili, ed altre attività che richiedono specifiche capacità professionali.
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