Accordo
Art. 1
1 / 30In vigore dal 19 giu 1993
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA TURCA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica turca,
desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali.
Hanno convenuto le seguenti disposizioni.
SOGGETTI
Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-06-07;195#art-a-1