Art. 35 · LEGGE 25 marzo 1993, n. 81

Art. 35

LEGGE 25 marzo 1993, n. 81

In vigore dal 28 mar 1993
Applicazione della legge nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con le attribuzioni ad esse spettanti in base agli statuti ed alle relative norme di attuazione.
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