Art. 33
LEGGE 25 marzo 1993, n. 81
In vigore dal 28 mar 1993
Adeguamento degli statuti
1. I comuni e le province adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale periodo, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.
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