Convenzione›Sez. 3
Art. 9
17 / 22In vigore dal 8 apr 1993
1. La commissione consultiva di cui all', paragrafo 1 è costituita, oltre che dal presidente:
- da due rappresentanti di ciascuna autorità competente interessata;
questo numero può essere ridotto a uno previo accordo tra le autorità competenti;
- da un numero pari di personalità indipendenti designate di comune accordo in base all'elenco delle personalità di cui al paragrafo 4 oppure, in mancanza di accordo, mediante estrazioni a sorte effettuate dalle autorità competenti interessate.
2. Insieme con le personalità indipendenti è anche designato un supplente per ciascuna di esse, in conformità delle disposizioni previste per la designazione delle personalità indipendenti, per il caso in cui queste siano impedite d'esercitare le loro funzioni.
3. In caso di designazione per estrazione a sorte, ogni autorità competente può ricusare ogni personalità indipendente in una delle situazioni preventivamente concordate tra le autorità competenti interessate o quando tale personalità:
- appartiene a una della amministrazioni fiscali interessate oppure esercita delle funzioni per conto di una di tali amministrazioni;
- detiene o ha detenuto un'importante partecipazione in una o ciascuna delle imprese associate, o è o è stata loro dipendente o consulente;
- non offre sufficienti garanzie di obiettività per risolvere il caso o i casi ad essa sottoposti.
4. Viene stabilito un'elenco delle personalità indipendenti, in cui figurano tutte le persone indipendenti designate dagli Stati contraenti. A tal fine ogni Stato contraente procede alla designazione di cinque persone e ne informa il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.
Tali persone devono essere cittadini di uno Stato contraente e residenti nel territorio cui si applica la presente convenzione. Esse devono essere competenti e indipendenti.
Gli Stati contraenti possono apportare modifiche all'elenco di cui al primo comma; essi ne informano immediatamente il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.
5. I rappresentanti e le personalità indipendenti designati conformemente al paragrafo 1 scelgono un presidente nell'elenco di cui al paragrafo 4, fatto salvo il diritto di ciascuna autorità competente interessata di ricusare la personalità così scelta in una delle situazioni di cui al paragrafo 3.
Il presidente deve adempiere le condizioni per l'esercizio, nel suo paese, delle più elevate funzioni giurisdizionali o essere giureconsulto di notoria competenza.
6. I membri della commissione consultiva sono tenuti a mantenere il segreto su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel quadro della procedura. Gli Stati contraenti adottano le disposizioni appropriate per la repressione di qualsiasi violazione dell'obbligo di mantenere il segreto. Essi comunicano senza indugio tali misure alla Commissione delle Comunità europee, che ne informa gli altri Stati contraenti.
7. Gli Stati contraenti predono le misure necessarie affinché la commissione consultiva possa riunirsi senza indugio dopo essere stata investita di un caso.
Storico versioni
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