Art. 6
ConvenzioneSez. 3

Art. 6

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In vigore dal 8 apr 1993
1. Quando, in uno qualsiasi dei casi cui si applica la presente convenzione, un'impresa ritenga che i principi enunciati all' non siano stati osservati, essa ha la facoltà di sottoporre detto caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o nel quale è situata la sua stabile organizzazione, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti interessati. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta o può comportare una doppia imposizione ai sensi dell'. L'impresa informa simultaneamente l'autorità competente se altri Stati contraenti possono essere interessati a tale caso. L'autorità competente informa quindi senza indugio le autorità competenti dei suddetti altri Stati contraenti. 2. L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fa del suo meglio per regolare il caso per via amichevole con l'autorità competente di qualsiasi altro Stato contraente interessato, al fine di evitare la doppia imposizione in base ai principi di cui all'. L'accordo amichevole si applica a prescindere dalle scadenze previste dal diritto interno degli Stati contraenti interessati.
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