Art. 4
ConvenzioneSez. 2

Art. 4

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In vigore dal 8 apr 1993
Nell'applicazione della presente convenzione vanno osservati i seguenti principi: 1) Allorchè: a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di un altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa di un altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, di- verse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza. 2) Allorchè un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività in un altro Stato contraente tramite una stabile organizzazione situata nel territorio dell'altro Stato contraente, vanno imputati a tale stabile organizzazione gli utili che essa dovrebbe poter realizzare qualora si trattasse di un'impresa distinta impegnata in attività identiche o analoghe, soggetta a condizioni identiche o analoghe e avente un rapporto del tutto indipendente con l'impresa di cui è una stabile organizzazione.
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urn:nir:stato:legge:1993-03-22;99#art-c-4