Art. 3
ConvenzioneSez. 1

Art. 3

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In vigore dal 8 apr 1993
1. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione l'espressione "autorità competente" designa i seguenti organi: - in Belgio de Minister van Financien o un rappresentante autorizzato, le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato, - in Danimarca Skatteministeren o un rappresentante autorizzato, - nelle Repubblica federale di Germania der Bundesminister der Finanzen o un rappresentante autorizzato, - in Grecia (TESTO IN LINGUA) - in Spagna el Ministro de Economia y Hacienda o un rappresentante autorizzato, - in Francia le Ministre chargè du budget o un rappresentante autorizzato, - in Irlanda the Revenue Commissioners o un rappresentante autorizzato, - in Italia Il Ministro delle Finanze o un rappresentante autorizzato, - in Lussemburgo le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato, - nei Paesi Bassi de Minister van Financien o un rappresentante autorizzato, - in Portogallo o Ministro das Financas o un rappresentante autorizzato, - nel Regno Unito the Commissioners of Inland Revenue o un rappresentante autorizzato. 2. I termini non definiti nella presente convenzione hanno, purchè il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il significato risultante dalla convenzione conclusa dagli Stati interessati in materia di doppia imposizione.
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