Convenzione›Sez. 1
Art. 3
11 / 22In vigore dal 8 apr 1993
1. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione l'espressione "autorità competente" designa i seguenti organi:
- in Belgio
de Minister van Financien o un rappresentante autorizzato,
le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato,
- in Danimarca
Skatteministeren o un rappresentante autorizzato,
- nelle Repubblica federale di Germania
der Bundesminister der Finanzen o un rappresentante autorizzato,
- in Grecia
(TESTO IN LINGUA)
- in Spagna
el Ministro de Economia y Hacienda o un rappresentante autorizzato,
- in Francia
le Ministre chargè du budget o un rappresentante autorizzato,
- in Irlanda
the Revenue Commissioners o un rappresentante autorizzato,
- in Italia
Il Ministro delle Finanze o un rappresentante autorizzato,
- in Lussemburgo
le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato,
- nei Paesi Bassi
de Minister van Financien o un rappresentante autorizzato,
- in Portogallo
o Ministro das Financas o un rappresentante autorizzato,
- nel Regno Unito
the Commissioners of Inland Revenue o un rappresentante autorizzato.
2. I termini non definiti nella presente convenzione hanno, purchè il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il significato risultante dalla convenzione conclusa dagli Stati interessati in materia di doppia imposizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-03-22;99#art-c-3