Convenzione
Art. 22
10 / 22In vigore dal 8 apr 1993
La presente convenzione, redatta in un esemplare unico nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee.
Il segretario generale ne trasmetterà una copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.
Fatto a Bruxelles, addì ventitrè luglio millenovecentonovanta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-03-22;99#art-c-22