Convenzione
Art. 17
5 / 22In vigore dal 8 apr 1993
La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati contraenti. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-03-22;99#art-c-17