Art. 14
ConvenzioneSez. 3

Art. 14

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In vigore dal 8 apr 1993
Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, la doppia imposizione di utili è considerata eliminata se: a) gli utili sono inclusi nel computo degli utili assoggettati a imposizione in un solo Stato o se b) l'importo dell'imposta cui tali utili sono assoggettati in uno Stato è ridotto di un importo pari all'imposta cui sono soggetti nell'altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:1993-03-22;99#art-c-14