Art. 12
ConvenzioneSez. 3

Art. 12

20 / 22
In vigore dal 8 apr 1993
1. Le autorità competenti che partecipano alla procedura di cui all' prendono di comune accordo e basandosi sull' una decisione volta ad eliminare la doppia imposizione entro sei mesi dalla data in cui la commissione consultiva ha reso il suo parere. Le autorità competenti possono prendere una decisione non conforme al parere della commissione consultiva. Se non raggiungono un accordo al riguardo, sono tenute a conformarsi a detto parere. 2. Le autorità competenti possono convenire di pubblicare la decisione di cui al paragrafo 1, con l'assenso delle imprese interessate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1993-03-22;99#art-c-12