Art. 10
ConvenzioneSez. 3

Art. 10

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In vigore dal 8 apr 1993
1. Ai fini della procedura di cui all', le imprese associ- ate interessate possono fornire alla commissione consultiva tutte le informazioni, le prove o i documenti che ritengono possano essere utili per giungere ad una decisione. Le imprese e le autorità competenti degli Stati contraenti interessati sono tenute a rispondere a qualsiasi richiesta di informazioni, prove e documenti da parte della commissione consultiva. Ciò non deve comunque comportare per le autorità competenti degli Stati contraenti interessati l'obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione nazionale o alla normale prassi amministrativa nazionale; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla legislazione nazionale o nell'ambito della normale prassi amministrativa nazionale; o c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. 2. Ciascuna impresa associata può, qualora ne faccia richiesta, essere ascoltata o farsi rappresentare dinanzi alla commissione consultiva. Se la commissione lo richiede, ciascuna impresa associata è tenuta a presentarsi dinanzi alla medesima o a farvisi rappresentare.
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