Convenzione
Art. 6
6 / 22In vigore dal 6 gen 1993
Se il richiedente l'asilo ha varcato irregolarmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da uno Stato non membro delle Comunità europee, la frontiera di uno Stato membro, e se il suo ingresso attraverso detta frontiera può essere provato, l'esame della domanda di asilo è di competenza di quest'ultimo Stato membro.
La competenza di detto Stato è tuttavia esclusa qualora sia provato che il richiedente l'asilo ha soggiornato nello Stato membro nel quale ha presentato la sua domanda almeno sei mesi prima della presentazione della domanda stessa, in tal caso l'esame della domanda di asilo è di competenza di quest'ultimo Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-12-23;523#art-c-6