Art. 21
Convenzione

Art. 21

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In vigore dal 6 gen 1993
1. La presente convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro delle Comunità europee. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il governo dell'Irlanda. 2. La presente convenzione entra in vigore per ciascuno Stato che vi aderisca il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione.
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