Convenzione
Art. 19
19 / 22In vigore dal 6 gen 1993
Per quanto concerne il Regno di Danimarca, le disposizioni della presente convenzione non sono applicabili alle isole Faeroer ed alla Groenlandia, salvo dichiarazione contraria del Regno di Danimarca.
Tale dichiarazione può essere fatta in qualsiasi momento mediante comunicazione al governo dell'Irlanda che ne informa i governi degli altri Stati membri.
Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni della presente convenzione sono applicabili soltanto al territorio europeo della Repubblica francese.
Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, le disposizioni della presente convenzione sono applicabili soltanto al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.
Per quanto riguarda il Regno Unito, le disposizioni della presente convenzione sono applicabili al Regno Unito stesso ed ai territori europei di cui esso assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero. Esse non sono tuttavia applicabili al Bailiwick of Guernsey, al Bailiwick of Jersey ed all'Isola di Man, salvo dichiarazione contraria del Regno Unito. Tale dichiarazione può essere fatta in qualsiasi momento mediante comunicazione al Governo dell'Irlanda che ne informa i Governi degli altri Stati membri.
Storico versioni
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