Convenzione
Art. 18
18 / 22In vigore dal 6 gen 1993
1. È istituito un Comitato composto da un rappresentante del governo di ogni Stato membro.
La Presidenza di tale Comitato spetta allo Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio delle Comunità europee.
La Commissione delle Comunità europee può assistere ai lavori del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al paragrafo 4.
2. Il Comitato esamina, su richiesta di uno o più Stati membri, qualsiasi problema di carattere generale relativo all'applicazione e all'interpretazione della presente convenzione.
Il Comitato adotta le misure di cui all', paragrafo 6 e all', paragrafo 2 e dà l'autorizzazione di cui all', paragrafo 2.
Il Comitato adotta a norma dell' le revisioni o le modifiche della presente convenzione.
3. Il Comitato adotta le sue decisioni all'unanimità, salvo quando delibera in applicazione dell', paragrafo 2; in quest'ultimo caso esso adotta le sue decisioni alla maggioranza di due terzi dei voti dei suoi membri.
4. Il Comitato stabilisce le proprie norme procedurali e può creare gruppi di lavoro.
Il segretariato del Comitato e dei gruppi di lavoro è affidato al segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee.
Storico versioni
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