Art. 16
Convenzione

Art. 16

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In vigore dal 6 gen 1993
1. Ogni Stato membro può presentare al comitato di cui all' progetti di revisione della presente convenzione, aventi lo scopo di eliminare le difficoltà riscontrate nella sua attuazione. 2. Se si rivela necessaria una revisione o una modifica della presente convenzione in funzione della realizzazione delle finalità dell' A del trattato che istituisce la Comunità economica europea, collegata in particolare all'istaurazione di una politica di asilo armonizzata e di una politica comune in materia di visti, lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio delle Comunità europee organizza una riunione del Comitato di cui all'. 3. Le revisioni o le modifiche della presente convenzione sono adottate dal Comitato di cui all'. Esse entrano in vigore conformemente all'.
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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;523#art-c-16