Convenzione
Art. 15
15 / 22In vigore dal 6 gen 1993
1. Ogni Stato membro comunica a qualsiasi Stato membro che ne faccia domanda le informazioni di carattere personale necessarie per:
determinare lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo:
l'esame della domanda di asilo;
esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.
2. Dette informazioni possono riguardare esclusivamente:
i dati personali del richiedente ed eventualmente dei membri della sua famiglia (cognome, nome - eventualmente cognome precedente - soprannomi o pseudonimi, nazionalità - attuale e precedente - data e luogo di nascita);
i documenti d'identità e di viaggio (dati, durata di validità, data di rilascio, autorità che li ha rilasciati, luogo del rilascio, ecc.);
gli altri elementi necessari per l'dentificazione del richiedente;
i luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio;
i documenti di soggiorno o i visti rilasciati da uno Stato membro;
il luogo in cui è stata presentata la domanda;
la data dell'eventuale presentazione di una precedente domanda di asilo, la data di presentazione della domanda attuale, lo stato della procedura e l'eventuale decisione adottata.
3. Uno Stato membro può inoltre chiedere ad un altro Stato membro di comunicare i motivi invocati dal richiedente l'asilo a sostegno della sua domanda e, se del caso, i motivi della decisione presa nei suoi confronti. Spetta allo Stato membro richiesto giudicare se può o meno dare seguito alla richiesta presentatagli. Comunque la comunicazione di dette informazioni è subordinata all'assenso del richiedente l'asilo.
4. Lo scambio di informazioni si fa su richiesta di uno Stato membro e può aver luogo esclusivamente tra le autorità la cui designazione, da parte di ogni Stato membro, è comunicata al Comitato di cui all'.
5. Le informazioni fornite possono essere utilizzate soltanto ai fini previsti al paragrafo 1. In ogni Stato membro queste informazioni possono essere comunicate soltanto alle autorità e giurisdizioni aventi il compito di:
determinare lo Stato competente per l'esame della domanda di asilo;
esaminare la domanda di asilo;
dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla presente convenzione.
6. Lo Stato membro che trasmette i dati ne cura l'esattezza e l'attualità.
Qualora risulti che i dati forniti da detto Stato membro sono inesatti o non avrebbero dovuto essere trasmessi, gli Stati membri destinatari ne sono immediatamente informati. Essi debbono rettificare tali dati o eliminarli.
7. Il richiedente l'asilo ha diritto a farsi comunicare, su richiesta, i dati trasmessi che, lo riguardano, fintantochè sono disponibili.
Se egli constata che tali dati sono inesatti o non avrebbero dovuto essere trasmessi, egli ha il diritto ad ottenere che essi vengano rettificati o eliminati. Questo diritto è esercitato alle condizioni previste al paragrafo 6.
8. La trasmissione e la ricezione delle informazioni scambiate è oggetto di annotazione in ogni Stato membro interessato.
9. Questi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario ai fini per cui essi sono stati scambiati. La necessità di conservarli deve essere valutata al momento opportuno dallo Stato membro interessato.
10. In ogni caso alle informazioni comunicate è accordata almeno la stessa protezione di quella che lo Stato destinatario riserva a informazioni di tipo analogo.
11. Se i dati non sono trattati automaticamente, ma in altra maniera, ogni Stato membro prende misure appropriate per garantire l'osservanza del presente articolo mediante controlli efficaci. Se uno Stato membro dispone di un servizio del tipo di quello menzionato al paragrafo 12 esso può incaricare tale servizio di assumere i compiti di controllo.
12. Se uno o più Stati membri desiderano informatizzare il trattamento di tutti o di parte dei dati di cui ai paragrafi 2 e 3, l'informatizzazione è ammessa soltanto se gli Stati interessati hanno adottato una legislazione applicabile a tale trattamento che attui i principi della convenzione di Strasburgo del 28 febbraio 1981 per la protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, e se hanno affidato ad un'istanza nazionale adeguata il controllo indipendente del trattamento e l'uso dei dati trasmessi conformemente alla presente convezione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-12-23;523#art-c-15