Convenzione
Art. 13
13 / 22In vigore dal 6 gen 1993
1. La riaccettazione di un richiedente l'asilo nei casi di cui all', paragrafo 7 e all' avviene secondo le seguenti modalità:
a) la richiesta di riaccettazione deve essere corredata dei dati occorrenti allo Stato cui detta richiesta è stata presentata per constatare la propria competenza conformemente all', paragrafo 7 e all';
b) lo Stato cui viene richiesta la riaccettazione ha l'obbligo di rispondere nel termine di otto giorni a decorrere dalla data della richiesta. Esso è tenuto a riaccettare effettivamente il richiedente l'asilo entro i più brevi termini e al massimo entro un mese dall'accettazione della ripresa a carico.
2. Le modalità specifiche per la riaccettazione potranno essere ulteriormente precisate da disposizioni adottate in applicazione dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-12-23;523#art-c-13