Art. 12
Convenzione

Art. 12

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In vigore dal 6 gen 1993
Se una domanda di asilo è presentata presso le competenti autorità di uno Stato membro da un richiedente che si trova nel territorio di un altro Stato membro, la determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo spetta allo Stato membro nel cui territorio il richiedente si trova. Detto Stato è informato senza indugio dallo Stato membro cui è stata presentata la domanda e, quindi, ai fini dell'applicazione della presente convenzione, esso è considerato come lo Stato membro presso il quale la domanda di asilo è stata presentata.
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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;523#art-c-12