Art. 10
Convenzione

Art. 10

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In vigore dal 6 gen 1993
1. Lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo in base ai criteri previsti nella presente convenzione ha l'obbligo di: a) accettare alle condizioni di cui all', il richiedente l'asilo che ha presentato domanda in un altro Stato membro; b) condurre a termine l'esame della domanda di asilo; c) riammettere o riprendere alle condizioni di cui all' il richiedente l'asilo la cui domanda è in esame e che si trova irregolarmente in un altro Stato membro; d) riprendere alle condizioni di cui all' il richiedente l'asilo che abbia formulato una domanda di asilo in un altro Stato membro dopo aver ritirato la domanda oggetto d'esame; e) riprendere alle condizioni di cui all' lo straniero di cui ha respinto la domanda e che si trova irregolarmente in un altro Stato membro. 2. Se uno Stato membro rilascia al richiedente l'asilo un titolo di soggiorno di durata superiore a tre mesi, gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e) gli sono trasferiti. 3. Gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d) si estinguono se lo straniero in questione ha lasciato il territorio degli Stati membri per un periodo non inferiore a tre mesi. 4. Gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere d) e e) si estinguono se lo Stato competente per l'esame della domanda di asilo ha adottato e effettivamente applicato, successivamente al ritiro o al respingimento della domanda, le misure necessarie affinché lo straniero si rechi nel suo Paese di origine o in qualsiasi altro Paese nel quale possa legalmente recarsi.
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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;523#art-c-10