Convenzione
Art. 1
1 / 22In vigore dal 6 gen 1993
CONVENZIONE SULLA DETERMINAZIONE DELLO STATO COMPETENTE PER L'ESAME DI UNA DOMANDA DI ASILO PRESENTATA IN UNO DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE.
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE
IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
in appresso denominati "Stati membri",
Considerando l'obiettivo di armonizzare le politiche in materia di asilo, fissato dal Consiglio europeo di Strasburgo dell'8 e 9 dicembre 1989;
Decisi, nel rispetto della loro comune tradizione umanitaria, a garantire ai rifugiati un'adeguata protezione, come previsto dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, in appresso denominati rispettivamente "convenzione di Ginevra" e "protocollo di New York";
Considerando l'obiettivo comune di uno spazio senza frontiere interne nel cui ambito, in particolare, sarà garantita la libera circolazione delle persone conformemente alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea, modificato dall'Atto unico europeo;
Consapevoli della necessità di adottare misure per evitare che la realizzazione di questo obiettivo determini situazioni che lascino troppo a lungo un richiedente l'asilo nell'incertezza quanto all'esito della sua domanda e desiderosi di dare a ogni richiedente l'asilo la garanzia che la sua domanda sarà esaminata da uno Stato membro e di evitare che i richiedenti l'asilo siano successivamente rinviati da uno Stato membro ad un altro senza che nessuno di questi Stati si riconosca competente per l'esame della domanda di asilo.
Desiderosi di proseguire il dialogo avviato con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati al fine di raggiungere i suddetti obiettivi;
Decisi ad attuare, per l'applicazione della presente convenzione, una stretta cooperazione con mezzi diversi e, tra questi, lo scambio di informazioni;
Hanno deciso di concludere la presente convenzione e a tal fine hanno designato:
Sua Maestà il Re dei Belgi,
Sua Maestà la Regina di Danimarca,
Il Presidente della Repubblica federale di Germania,
Il Presidente della Repubblica ellenica,
Sua Maestà il Re di Spagna,
Il Presidente della Repubblica francese,
Il Presidente dell'Irlanda,
Il Presidente della Repubblica italiana,
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,
Il Presidente della Repubblica Portoghese,
Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,
Hanno convenuto le disposizioni che seguono:
.
1. Ai fini della presente convenzione si intende per:
a) straniero chi non è cittadino di uno Stato membro;
b) domanda di asilo: domanda con cui uno straniero chiede ad uno Stato membro la protezione della convenzione di Ginevra invocando la qualità di rifugiato ai sensi dell' della summenzionata convenzione, modificata dal protocollo di New York;
c) richiedente l'asilo: straniero che ha presentato una domanda di asilo in merito alla quale non è ancora stata presa una decisione definitiva;
d) esame di una domanda di asilo: l'insieme dei provvedimenti relativi all'esame di una domanda di asilo, delle decisioni o delle sentenze ad essa afferenti, adottati dalle autorità competenti, ad eccezione delle procedure di determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda di asilo in virtù delle dispozioni della presente convenzione;
e) titolo di soggiorno: qualsiasi autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato membro che autorizzi il soggiorno di uno straniero nel suo territorio, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciate durante l'istruzione di una domanda per ottenere un titolo di soggiorno o di una domanda di asilo;
f) visto d'entrata: autorizzazione o decisione di uno Stato membro per consentire l'ingresso di uno straniero nel suo territorio, semprechè siano soddisfatte le altre condizioni di ingresso;
g) visto di transito: autorizzazione o decisione di uno Stato membro per consentire il transito di uno straniero attraverso il suo territorio o nella zona di transito di uno porto o di un aeroporto, semprechè siano soddisfatte le altre condizioni di transito.
2. La natura del visto viene valutata in relazione alle definizioni di cui al paragrafo 1, lettere f) e g).
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