Portale Normativo
Il diritto italiano, chiaro
Home
Raccolte
Cronologia
Mie Consultazioni
Shop
Cerca negli atti...
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla determinazione
LEGGE · n. 523
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla determinazione
25 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
Filtri
Tutti
Vigenti
Abrogati
Solo con rubrica
Indice dell’atto
25 articoli
Convenzione
Art. 1
CONVENZIONE SULLA DETERMINAZIONE DELLO STATO COMPETENTE PER L'ESAME DI UNA DOMANDA DI ASIL
Art. 2
Gli Stati membri riaffermano i propri obblighi ai sensi della convenzione di Ginevra, modi
Art. 3
1. Gli Stati membri si impegnano affinché la domanda di asilo di qualsiasi straniero, pres
Art. 4
Se ad un membro della famiglia del richiedente l'asilo è stato riconosciuto lo status di r
Art. 5
1. Se il richiedente l'asilo ha un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato memb
Art. 6
Se il richiedente l'asilo ha varcato irregolarmente, per via terrestre, marittima o aerea,
Art. 7
1. L'esame della domanda di asilo compete allo Stato membro responsabile del controllo del
Art. 8
Se lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo non può essere designato
Art. 9
Ogni Stato membro, anche se non competente per l'esame in base ai criteri previsti nella p
Art. 10
1. Lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo in base ai criteri previ
Art. 11
1. Se lo Stato membro al quale una domanda di asilo è stata presentata ritiene che la comp
Art. 12
Se una domanda di asilo è presentata presso le competenti autorità di uno Stato membro da
Art. 13
1. La riaccettazione di un richiedente l'asilo nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 7
Art. 14
1. Gli Stati membri procedono a scambi reciproci riguardanti: le disposizioni legislative
Art. 15
1. Ogni Stato membro comunica a qualsiasi Stato membro che ne faccia domanda le informazio
Art. 16
1. Ogni Stato membro può presentare al comitato di cui all'articolo 18 progetti di revisio
Art. 17
1. Qualora per uno Stato membro si presentino rilevanti difficoltà a seguito di un mutamen
Art. 18
1. È istituito un Comitato composto da un rappresentante del governo di ogni Stato membro.
Art. 19
Per quanto concerne il Regno di Danimarca, le disposizioni della presente convenzione non
Art. 20
È esclusa la possibilità di formulare riserve alla presente convenzione.
Art. 21
1. La presente convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro del
Art. 22
1. La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumen