Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunita' europee, con processo verbale, fatta a Dublino il 15 giugno 1990.
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunita' europee, con processo verbale, fatta a Dublino il 15 giugno 1990. 25 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 CONVENZIONE SULLA DETERMINAZIONE DELLO STATO COMPETENTE PER L'ESAME DI UNA DOMANDA DI ASIL Art. 2 Gli Stati membri riaffermano i propri obblighi ai sensi della convenzione di Ginevra, modi Art. 3 1. Gli Stati membri si impegnano affinché la domanda di asilo di qualsiasi straniero, pres Art. 4 Se ad un membro della famiglia del richiedente l'asilo è stato riconosciuto lo status di r Art. 5 1. Se il richiedente l'asilo ha un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato memb Art. 6 Se il richiedente l'asilo ha varcato irregolarmente, per via terrestre, marittima o aerea, Art. 7 1. L'esame della domanda di asilo compete allo Stato membro responsabile del controllo del Art. 8 Se lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo non può essere designato Art. 9 Ogni Stato membro, anche se non competente per l'esame in base ai criteri previsti nella p Art. 10 1. Lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo in base ai criteri previ Art. 11 1. Se lo Stato membro al quale una domanda di asilo è stata presentata ritiene che la comp Art. 12 Se una domanda di asilo è presentata presso le competenti autorità di uno Stato membro da Art. 13 1. La riaccettazione di un richiedente l'asilo nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 7 Art. 14 1. Gli Stati membri procedono a scambi reciproci riguardanti: le disposizioni legislative Art. 15 1. Ogni Stato membro comunica a qualsiasi Stato membro che ne faccia domanda le informazio Art. 16 1. Ogni Stato membro può presentare al comitato di cui all'articolo 18 progetti di revisio Art. 17 1. Qualora per uno Stato membro si presentino rilevanti difficoltà a seguito di un mutamen Art. 18 1. È istituito un Comitato composto da un rappresentante del governo di ogni Stato membro. Art. 19 Per quanto concerne il Regno di Danimarca, le disposizioni della presente convenzione non Art. 20 È esclusa la possibilità di formulare riserve alla presente convenzione. Art. 21 1. La presente convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro del Art. 22 1. La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumen Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360