Convenzione
Art. 30
30 / 32Clausola di Berlino
In vigore dal 28 nov 1992
La presente Convenzione si applicherà anche al Land di Berlino, salvo dichiarazione contraria effettuata dal Governo della Repubblica federale di Germania al Governo della Repubblica italiana entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione.
Storico versioni
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