Art. 30 · Clausola di Berlino
Convenzione

Art. 30

30 / 32

Clausola di Berlino

In vigore dal 28 nov 1992
La presente Convenzione si applicherà anche al Land di Berlino, salvo dichiarazione contraria effettuata dal Governo della Repubblica federale di Germania al Governo della Repubblica italiana entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1992-11-24;459#art-c-30