Art. 20 · Studenti ed apprendisti
Convenzione

Art. 20

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Studenti ed apprendisti

In vigore dal 28 nov 1992
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1992-11-24;459#art-c-20