Art. S
TrattatoTitolo VII

Art. S

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In vigore dal 25 nov 1992
ARTICOLO S Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmettere copia certificata a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato. Fatto a Maastricht, addì sette febbraio millenovecentonovantadue.
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