Art. K.5
TrattatoTitolo VI

Art. K.5

27 / 99
In vigore dal 25 nov 1992
ARTICOLO K.5 Nelle organizzazioni internazionali e in occasione delle conferenze internazionali cui partecipano, gli Stati membri esprimono le posizioni comuni adottate in applicazione delle disposizioni del presente Titolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-t-k-5