Trattato›Titolo V
Art. J.6
16 / 99In vigore dal 25 nov 1992
ARTICOLO J.6
Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni della Commissione nei paesi terzi e nelle conferenze internazionali, nonché le loro rappresentanze presso le organizzazioni internzionali, si concertano per garantire il rispetto e l'attuazione delle posizioni comuni e delle azioni comuni adottate dal Consiglio.
Esse intensificano la loro cooperazione procedendo a scambi di informazioni e a valutazioni comuni e contribuendo all'attuazione delle disposizioni previste dall' C del trattato che
istituisce la Comunità europea.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-t-j-6