Art. J.5
TrattatoTitolo V

Art. J.5

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In vigore dal 25 nov 1992
ARTICOLO J.5 1. La Presidenza rappresenta l'Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune. 2. La Presidenza è responsabile dell'attuazione delle azioni comuni; a questo titolo essa esprime in linea di massima la posizione dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. 3. Nell'esecuzione dei compiti di cui ai punti 1 e 2 la Presidenza è assistita eventualmente dallo Stato membro che ha esercitato la Presidenza precedente e da quello che eserciterà la Presidenza successiva. La Commissione è pienamente associata a tali compiti. 4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo J.2, punto 3, e dell'articolo J.3, punto 4, gli Stati membri rappresentati nelle organizzazioni internazionali o in occasione di conferenze internazionali in cui non tutti gli Stati membri lo sono, tengono questi ultimi informati in merito ad ogni questione di interesse comune. Gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si concerteranno e terranno pienamente informati gli altri Stati membri. Gli Stati membri che sono membri permanenti del Consiglio di sicurezza procurano, nell'esercizio delle loro funzioni, di difendere le posizioni e l'interesse dell'Unione, fatte salve le responsabilità che loro incombono in forza delle disposizioni della Carta delle Nazioni unite.
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