Trattato›Titolo V
Art. J.4
14 / 99In vigore dal 25 nov 1992
ARTICOLO J.4
1. La politica estera e di sicurezza comune comprende tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione europea, ivi compresa la definizione a termine di una politica di difesa comune, che potrebbe successivamente condurre a una difesa comune.
2. L'Unione chiede all'Unione dell'Europa occidentale (UEO), che fa parte integrante dello sviluppo dell'Unione europea, di elaborare e di porre in essere le decisioni e le azioni dell'Unione aventi implicazioni nel settore della difesa. Il Consiglio adotta, d'intesa con le istituzioni dell'UEO, le necessarie modalità pratiche.
3. Le questioni aventi implicazioni nel settore della difesa che sono disciplinate dal presente articolo non sono soggette alle proce- dure di cui all'articolo J.3.
4. La politica dell'Unione ai sensi del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi derivanti per alcuni Stati membri dal trattato dell'Atlantico del Nord ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in questo ambito.
5. Le disposizioni del presente articolo non ostano allo sviluppo di una più stretta cooperazione fra due o più Stati membri a livello bilaterale, nell'ambito dell'UEO e dell'Alleanza atlantica, purchè detta cooperazione non contravvenga a quella prevista dal presente Titolo nè la ostacoli.
6. Per promuovere il conseguimento dell'obiettivo del presente trattato e tenuto conto della scadenza del 1998 nell'ambito dell'articolo XII del trattato di Bruxelles, le disposizioni del presente articolo potranno essere rivedute, come previsto all'articolo N, paragrafo 2, in base a una relazione che il Consiglio presenterà al Consiglio europeo nel 1996, contenente una valutazione dei progressi attuati e dell'esperienza acquisita sino a quel momento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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