Trattato›Titolo V
Art. J.11
21 / 99In vigore dal 25 nov 1992
ARTICOLO J.11
1. Le disposizioni di cui agli articoli 137, 138 da 139 a 142, 146, 147, da 150 a 153, da 157 a 163 e 217 del trattato che istituisce la Comunità europea sono applicabili alle disposizioni relative ai settori di cui al presente Titolo.
2. Le spese amministrative che le istituzioni devono sostenere per le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza
comune sono a carico del bilancio delle Comunità europee.
Il Consiglio può altresì:
- decidere all'unanimità che le spese operative dovute all'attuazione di dette misure siano a carico del bilancio della Comunità europea; in tal caso si applica la procedura di bilancio
prevista dal trattato che istituisce la Comunità europea;
- o costatare che tali spese devono essere a carico degli Stati membri, eventualmente secondo un criterio di ripartizione da stabilirsi.
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